Sez. 2, Sentenza n. 6176 del 16/03/2007 (Rv. 595530 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE | Costituzione della servitù - Modalità di esercizio - Determinazione da parte del giudice - Necessità - Criteri - Riferimento agli atti di esercizio del possesso - Contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente - Irrilevanza - Fattispecie relativa a servitù di passaggio a favore di persone determinate.
SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NON NEGOZIALE - PER USUCAPIONE
In tema di servitù prediali, l'accertamento della costituzione per usucapione ne comporta la determinazione, a norma dell'art. 1063 cod. civ., della relativa estensione in relazione al possesso esercitato sulla cosa per il tempo previsto allo scopo, giacchè - mentre è irrilevante, nel caso di costituzione per usucapione, il contemperamento delle opposte esigenze del fondo dominante e di quello servente - il contenuto del diritto va stabilito in funzione della sola utilità obiettiva, cui sono riferibili gli atti di esercizio, nei quali si è realizzato il possesso della servitù, secondo il principio "tantum praescriptum tantum possessum". (Nella specie, la sentenza impugnata, nel determinare il contenuto della servitù di passaggio costituita per usucapione a favore dell'edificio acquistato dal Comune ed adibito a sede dell'ente, aveva limitato il passaggio a favore degli organi rappresentativi dell'ente, individuati nelle persone del sindaco e dei consiglieri comunali, tenuto conto -ai sensi dell'art. 1146 secondo comma cod.civ. - del possesso esercitato dal dante causa del Comune, che aveva destinato il passaggio al servizio esclusivamente dei proprietari dell'immobile all'epoca adibito ad abitazione privata; la S.C., nel confermare la decisione, ha statuito che l'individuazione dei soggetti abilitati al passaggio, essendo volta a determinare i limiti di esercizio del diritto, non trasformava la servitù, quale peso imposto su un fondo per l'utilità di un altro fondo, in un diritto obbligatorio di passaggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 1063, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1065
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)