Sez. 2, Sentenza n. 1680 del 29/01/2015 (Rv. 634967 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ALIENAZIONE | Diritti dei condomini - Vendita di un appartamento - Clausola di esclusione dalla vendita di alcune parti comuni dell'edificio condominiale - Nullità.
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - ALIENAZIONE
La clausola, contenuta nel contratto di vendita di un'unità immobiliare di un condominio, con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni, è nulla, poiché con essa si intende attuare la rinuncia di un condomino alle predette parti, vietata dal capoverso dell'art 1118 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)