Sez. U, Sentenza n. 227 del 28/05/2001 (Rv. 547047 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Corrispondenza tra accusa e sentenza - Violazione - Condizioni - Fattispecie.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE
Nel procedimento disciplinare a carico di magistrati si ha modificazione del fatto, dalla quale scaturisce la mancanza di correlazione fra l'addebito contestato e la sentenza, solo quando venga operata una trasformazione o sostituzione degli elementi costitutivi dell'addebito e non quando gli elementi essenziali della contestazione formale restano immutati nel passaggio dalla contestazione all'accertamento dell'illecito, variando solo elementi secondari e di contorno (nella specie al magistrato, appartenente all'ufficio del P.M., era stato contestato di aver tenuto una condotta ostruzionistica a fronte della legittima richiesta del Procuratore di avere in visione un fascicolo oggetto di un'istanza di avocazione al P.G.; la S.C. ha confermato la decisione della sezione disciplinare del CSM, escludendo la rilevanza, ai fini della correlazione tra accusa e sentenza, del fatto che nell'addebito era detto che: - il magistrato aveva dato disposizioni alla segretaria di riferire che il fascicolo era a casa sua e non genericamente, come accertato, nella sua disponibilità; - lo stesso aveva invitato la segretaria a non consegnarlo, mentre si era limitato a consentire che l'appuntato inviato dal P.M. si cercasse il fascicolo anziché invitare la segretaria a consegnarglielo).
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)