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Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 15/05/1967 (Rv. 327314 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1967-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/327314-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*

La responsabilita solidale a carico di piu soggetti (nella specie, del cedente e del cessionario di un'azienda per i crediti del prestatore di lavoro), comportando la responsabilita di ciascuno degli obbligati per l'intero credito, non da luogo a quella situazione di diritto sostanziale, che renderebbe inutiliter data la sentenza emessa nei confronti di taluni soltanto degli obbligati in solido, sicche tra questi ultimi non e configurabile un litisconsorzio. (Cfr. N.2013-66).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)