Sez. 2, Sentenza n. 1010 del 15/05/1967 (Rv. 327314 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
La responsabilita solidale a carico di piu soggetti (nella specie, del cedente e del cessionario di un'azienda per i crediti del prestatore di lavoro), comportando la responsabilita di ciascuno degli obbligati per l'intero credito, non da luogo a quella situazione di diritto sostanziale, che renderebbe inutiliter data la sentenza emessa nei confronti di taluni soltanto degli obbligati in solido, sicche tra questi ultimi non e configurabile un litisconsorzio. (Cfr. N.2013-66).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 12, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)