Sez. 1 - , Ordinanza n. 12473 del 21/05/2018 (Rv. 649031 - 02)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Riconoscimento di sentenza straniera ai sensi dell'art. 64 della l. n. 218 del 1995 - Sentenza di divorzio pronunciata all'estero - Assenza del giudizio di separazione dei coniugi, e della conseguente pausa di riflessione - Configurabilità della contrarietà all'ordine pubblico - Esclusione - Ragioni.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
La regola del diritto straniero secondo cui il divorzio può essere pronunciato senza la previa separazione personale dei coniugi, ed il decorso di un periodo di tempo adeguato a consentire loro di ritornare sulla decisione assunta, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera per quanto concerne il rispetto dell'ordine pubblico, richiesto dall'art. 64, comma 1, lett. g), della l. n. 218 del 1995, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all'accertamento dell'irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi.
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 com. 1 lett. G) CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)