Sez. 1 - , Sentenza n. 16804 del 07/08/2020 (Rv. 658805 - 01)
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE | Decisione di ripudio emanata all'estero da una autorità religiosa - Riconoscimento in Italia - Esclusione - Fondamento - Contrarietà all'ordine pubblico sostanziale e processuale.
DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - CONDIZIONI - IN GENERE
La decisione di ripudio emanata all'estero da un'autorità religiosa (nella specie il tribunale sciaraitico palestinese), seppure equiparabile, secondo la legge straniera, ad una sentenza del giudice statale, non può essere riconosciuta all'interno dell'ordinamento italiano, sotto il duplice profilo dell'ordine pubblico sostanziale (violazione del principio di non discriminazione tra uomo e donna) e dell'ordine pubblico processuale (mancanza della parità difensiva e di un effettivo contraddittorio, oltre che di ogni accertamento sulla definitiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi).
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 65, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)