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Sez. 1, Sentenza n. 366 del 14/02/1967 (Rv. 326257 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*
Stato
decisa il 1967-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326257-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*

Nei contratti con prestazioni corrispettive, qualora le parti deducano inadempienze reciproche, occorre procedere ad una valutazione comparativa della condotta di entrambi i contraenti, al fine di accertare, con riguardo alla successione cronologica e logica dei singoli inadempimenti contrattuali, il nesso causale che valga a giustificare, per adeguatezza e proporzionalita, l'inadempimento dell'uno nei confronti dell'altro. (1581-65).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)