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Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 05/08/1969 (Rv. 342799 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*
Stato
decisa il 1969-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342799-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*

La norma dell'art 1460 cod civ, concernente l'eccezione d'inadempimento, postula, per la sua retta applicazione, la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalita, la rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, e per stabilire quale di esse sia stata preponderante e idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. (V 205, 69, massima n 338135 3404, 68, massima n 336472 336, 67, massima n 326257).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)