Sez. 3, Sentenza n. 2941 del 05/08/1969 (Rv. 342799 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER INADEMPIMENTO - ECCEZIONE D'INADEMPIMENTO - APPLICABILITA - VALUTAZIONE COMPARATIVA DELLE RECIPROCHE INADEMPIENZE.*
La norma dell'art 1460 cod civ, concernente l'eccezione d'inadempimento, postula, per la sua retta applicazione, la valutazione unitaria e comparativa delle dedotte reciproche inadempienze, per apprezzarne, con riguardo al loro rapporto di successione causale e di proporzionalita, la rispettiva incidenza sull'equilibrio sinallagmatico del contratto, e per stabilire quale di esse sia stata preponderante e idonea a legittimare il rifiuto della controparte ad eseguire la propria obbligazione. (V 205, 69, massima n 338135 3404, 68, massima n 336472 336, 67, massima n 326257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)