Sez. 2, Sentenza n. 1734 del 07/06/1968 (Rv. 333602 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PERSISTENZA DI ESSA NONOSTANTE L'INFERMITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - INSUSSISTENZA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - PERSISTENZA DI ESSA NONOSTANTE L'INFERMITA - DIRITTO ALLA PENSIONE - INSUSSISTENZA.*
A norma dell'art 10 del RDL 14 aprile 1939 n 636, capacita di guadagno e capacita di lavoro costituiscono due concetti diversi, con la conseguenza che non puo escludersi che, nonostante un'infermita fisica o psichica di notevole portata, il lavoratore abbia la possibilita di utilizzare le residue energie in modo non usurante e confacente alle sue attitudini, realizzando un guadagno non inferiore al terzo di quello ordinario, e non abbia quindi diritto alla pensione di invalidita.*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)