Sez. 2, Sentenza n. 927 del 06/04/1970 (Rv. 346363 - 01)
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - IMPIEGO DELLE RESIDUE ENERGIE LAVORATIVE - CONDIZIONI - MANCANZA DI USURA.*
PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE - CAPACITA DI GUADAGNO - VALUTAZIONE - IMPIEGO DELLE RESIDUE ENERGIE LAVORATIVE - CONDIZIONI - MANCANZA DI USURA.*
L'impiego delle residue energie lavorative puo essere assunto come criterio determinativo della capacita di guadagno solo in quanto non comporti usura, cioe sfruttamento anormale della residuata capacita di lavoro con prevedibile danno alla salute dell'assicurato la valutazione del carattere usurante di detto impiego ulteriore entra come elemento concorrente di giudizio circa la riduzione della capacita di guadagno oltre il minimo legale e non presuppone come gia accertata tale riduzione della capacita di guadagno. (V 2939-69, massima n 342794 3320-68, massima n 336323 2434-68, massima n 334840 1734-68, massima n 333602).*
Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)