Sez. 4, Sentenza n. 12618 del 01/02/2005 Cc. (dep. 05/04/2005) Rv. 231255 - 01
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE | Possesso di oggetti di interesse artistico storico e archeologico - Illegittimità - Presunzione - Onere della prova.
PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, STORICO O ARTISTICO NAZIONALE (COSE D'ANTICHITÀ E D'ARTE) - IN GENERE
Il possesso di oggetti di interesse artistico storico o archeologico si deve ritenere illegittimo a meno che il detentore non dimostri di averli legittimamente acquistati. Tali oggetti, invero, sono di proprietà dello stato sin dalla loro scoperta e il loro impossessamento, sia che provenga da scavo sia da rinvenimento fortuito è previsto dalla legge n. 1089 del 1939 come delitto punito con la stessa pena comminata per il furto.
Riferimenti normativi: Legge 20/04/1909 num. 364 art. 2, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 43, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 44, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 46, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., Cod. Pen. art. 624 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)