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Sez. 3, Sentenza n. 3900 del 18/02/2010 (Rv. 611841 - 01)

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE | Responsabilità del comodatario per deterioramento della cosa - Limiti - Diritto del comodante al risarcimento del danno - Onere della prova - Ripartizione - Prova del deterioramento intervenuto tra la consegna e la restituzione - Sufficienza - Prova contraria - Contenuto.
Stato
decisa il 2010-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611841-01

COMODATO - COMODANTE - IN GENERE

In materia di comodato, il comodatario, pur dovendo mantenere la cosa, per quanto possibile, nel suo stato originario, non risponde del deterioramento dipendente esclusivamente dall'uso della cosa conforme al contratto, né comunque di quello dipendente da fatto a lui non imputabile, ma è responsabile del deterioramento eccedente l'uso conforme al contratto e, in ogni caso di quello dovuto a sua colpa. Il comodante, per ottenere il risarcimento del danno, deve soltanto provare il fatto costitutivo del suo diritto, ossia il deterioramento della cosa tra il momento della consegna e quello della restituzione, mentre spetta al comodatario, in via di eccezione, dimostrare quale fatto impeditivo della sua responsabilità, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, cod. civ., che quel deterioramento è avvenuto per effetto dell'uso conforme al contratto o comunque per fatto a lui non imputabile, vale a dire senza sua colpa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803, Cod. Civ. art. 2697 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)