Sez. 3, Sentenza n. 12280 del 16/09/2000 (Rv. 540219 - 01)
COMODATO - COMODANTE - IN GENERE | Diritto al risarcimento danni conseguente al deterioramento della cosa - Onere della prova - Contenuto e limiti - Prova del deterioramento intervenuto tra la consegna e la restituzione - Sufficienza.
COMODATO - COMODANTE - IN GENERE
In tema di comodato, il comodante, che avanzi istanza di risarcimento danni per deterioramento della "res" conseguente ad un uso eccedente quello contrattualmente convenuto, deve provare il fatto costitutivo del suo diritto, e cioè il deterioramento intervenuto tra il momento della consegna e quello della restituzione, essendo onere del comodatario convenuto dimostrare, in via di eccezione e quale fatto impeditivo della sua responsabilità, che quel deterioramento si è verificato per effetto dell'uso conforme al contratto o, comunque, per fatto a lui non imputabile.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1803
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)