diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7646 del 31/03/2006 (Rv. 588570 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Domicilio eletto - Disciplina ex art. 17 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Portata - Omessa o erronea indicazione in sentenza del domicilio eletto dalla parte - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588570-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di notificazioni di nel processo tributario, l'art. 17 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 impone che esse, salvo che non avvenga la consegna a mani proprie, devono essere fatte nel domicilio eletto, che solo in mancanza di questo possono essere fatte presso la residenza o la sede dichiarata all'atto della costituzione e che l'elezione di domicilio ha effetto anche per i successivi gradi del processo. Ne consegue che colui che voglia correttamente notificare un atto di impugnazione deve innanzitutto verificare se nel precedente grado di giudizio vi sia stata una efficace elezione di domicilio della controparte, senza che sia possibile, in proposito, fare affidamento sui dati emergenti dalla sentenza impugnata. A tal riguardo, l'omessa o erronea indicazione in sentenza del domicilio eletto dalla parte è irrilevante, trattandosi dell'omissione di un dato non richiesto dalla legge e non di un errore materiale emendabile con la richiesta di correzione. Pertanto, una volta che l'elezione di domicilio sia legittimamente avvenuta, nessun altro onere può porsi a carico dell'eligente.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)