Sez. 6, Sentenza n. 6834 del 04/03/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154551 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di contumacia non esaurisce la formalità di apertura del dibattimento, la quali sono compiute con la lettura delle imputazioni e la formale dichiarazione di apertura: quindi ben può essere disposto rinvio prima che siano terminate le formalità di apertura del dibattimento, e alla nuova udienza il collegio può essere diversamente composto. (Conf mass n 148062 ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)