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Sez. 6, Sentenza n. 6834 del 04/03/1982 Ud. (dep. 10/07/1982) Rv. 154551 - 01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-03-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/154551-01

GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - FORMALITÀ DI APERTURA - RINVIO - DIFFERIMENTO PRIMA DEL COMPIMENTO DELLA FORMALITÀ DI APERTURA - LEGITTIMITÀ - MUTAMENTO DEL COLLEGIO GIUDICANTE - DIVIETO - ESCLUSIONE.*

La dichiarazione di contumacia non esaurisce la formalità di apertura del dibattimento, la quali sono compiute con la lettura delle imputazioni e la formale dichiarazione di apertura: quindi ben può essere disposto rinvio prima che siano terminate le formalità di apertura del dibattimento, e alla nuova udienza il collegio può essere diversamente composto. (Conf mass n 148062 ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 430, Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)