Sez. 2, Sentenza n. 2237 del 10/10/1980 Ud. (dep. 14/03/1981) Rv. 148062 - 01
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - NATURA DI RINVIO E NON DI SOSPENSIONE - DIVIETO DI MUTARE LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ESCLUSIONE.*
GIUDIZIO PENALE DI PRIMO GRADO - DIBATTIMENTO - RINVIO - DIFFERIMENTO A UDIENZA FISSA PRIMA DEL COMPIMENTO DELLE FORMALITA DI APERTURA - NATURA DI RINVIO E NON DI SOSPENSIONE - DIVIETO DI MUTARE LA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO GIUDICANTE - ESCLUSIONE.*
Il differimento del dibattimento prima che siano compiute le formalita di apertura dello stesso deve considerarsi a tutti gli effetti un rinvio ai sensi dell'art 432 cod proc pen, e non una sospensione a norma dell'art 431 cod proc pen. pertanto alla nuova udienza il collegio giudicante puo essere diversamente composto. (Conf mass n 145056; (Conf mass n 136713; (Conf mass n 132354; (Conf mass n 104260).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 431 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)