Sez. L, Sentenza n. 3171 del 17/04/1990 (Rv. 466677 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ESTENSIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - MENSILITÀ DI RETRIBUZIONE A TITOLO DI RISARCIMENTO DEL DANNO DA LICENZIAMENTO ILLEGITTIMO - ESTENSIONE.*
Il disposto del terzo comma dell'art. 420 cod. proc. civ., che riconosce al lavoratore il maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito, trova applicazione anche nel caso di liquidazione dell'importo delle mensilità di retribuzione attribuite, a norma dell'art. 18, secondo comma, dello statuto dei lavoratori a titolo di risarcimento del danno da licenziamento illegittimo, in quanto anche tale credito del prestatore di lavoro, ancorché non sinallagmaticamente collegato con una prestazione lavorativa, rappresenta pur sempre l'utilità economica che da questo il lavoratore avrebbe conseguito ove l'espletamento della attività lavorativa non gli fosse stato impedito dall'illegittimo licenziamento. (Conf 3077/86, mass n 425175; (Conf 262/86, mass n 445702; (Conf 2762/85, mass n 440540).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)