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Sez. 1, Sentenza n. 364 del 17/01/1983 (Rv. 425175 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL CONIUGE CONVENUTO - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER MERA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA - INCLUSIONE IMPLICITA - POTERI DEL GIUDICE IN CASO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI DA PARTE DEL CONIUGE CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425175-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - CAUSE - IN GENERE - DOMANDA DI SEPARAZIONE CON ADDEBITO AL CONIUGE CONVENUTO - DOMANDA DI SEPARAZIONE PER MERA INTOLLERABILITÀ DELLA CONVIVENZA - INCLUSIONE IMPLICITA - POTERI DEL GIUDICE IN CASO DI ACCERTAMENTO NEGATIVO SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI MATRIMONIALI DA PARTE DEL CONIUGE CONVENUTO.*

Allorché il giudice sia investito di una domanda di separazione personale con addebito al coniuge convenuto, tale domanda comprende quella di separazione per mera intollerabilità della convivenza; ne deriva che il risultato negativo dell'indagine sulla violazione dei doveri matrimoniali da parte del coniuge convenuto, non esclude l'accertamento sull'eventuale permanenza di una situazione di intollerabilità della convivenza o di pregiudizio per la prole, dovuta ad altre cause, ed in tal caso il giudice non può rigettare la domanda ma deve pronunciare ugualmente la separazione, esaminando altresì, ove vi sia domanda in tal senso del coniuge convenuto, sia pur subordinata alla richiesta di rigetto della domanda principale, se la separazione personale che sta per pronunciare sia da addebitarsi al coniuge attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)