Sez. 2, Sentenza n. 22364 del 24/03/2023 Ud. (dep. 23/05/2023) Rv. 284719 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di chiusura delle indagini - Termine di venti giorni per la presentazione di memorie e di richieste - Natura ordinatoria - Mancata effettuazione dell'interrogatorio richiesto dopo venti giorni dalla notifica - Nullità generale a regime intermedio.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che la mancata effettuazione dell'interrogatorio, chiesto dopo il decorso di venti giorni dalla notifica dell'avviso, ma prima della richiesta di rinvio a giudizio, integra una nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di difesa).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)