Sez. 3, Sentenza n. 40622 del 24/09/2004 Ud. (dep. 19/10/2004) Rv. 230331 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE | Avviso di chiusura delle indagini - Termine di venti giorni per le richieste o il deposito - Natura ordinatoria.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - IN GENERE
Il termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non è perentorio ma solo ordinatorio, atteso che i menzionati diritti difensivi possono essere esercitati sino a quando il P.M. non richiede il rinvio a giudizio ai sensi dell'art. 416 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 415 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 416 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)