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Sez. 1, Sentenza n. 225 del 03/02/1984 Cc. (dep. 24/03/1984) Rv. 163350 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI CONCEDIBILITÀ - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DI ENTRAMBI I MOTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, TERZO COMMA LEGGE N. 152 DEL 1975.*
Stato
decisa il 1984-02-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163350-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CRITERI DI CONCEDIBILITÀ - NECESSITÀ DI VALUTAZIONE PREVENTIVA DI ENTRAMBI I MOTIVI PREVISTI DALL'ART. 1, TERZO COMMA LEGGE N. 152 DEL 1975.*

Dall'art. 1, terzo comma legge n. 152 del 1975 deriva che, mentre il beneficio della libertà provvisoria va concesso, una volta accertata l'assenza di entrambe le ragioni ostative della cautela processuale e della tutela della collettività, per il diniego della stessa è sufficiente l'accertata presenza di una sola di esse. Ne consegue che la mancata delibazione di una di queste condizioni concorrenti rende nullo il provvedimento concessivo, per Mancanza di motivazione, mentre è sufficiente la semplice delibazione positiva anche di una soltanto delle ragioni ostative a legittimare il provvedimento negativo. (nella specie, il tribunale aveva omesso di considerare concedendo la libertà provvisoria a soggetti imputati di ricettazione continuata, il criterio della tutela della collettività). (V mass n 155430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)