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Sez. 2, Sentenza n. 27298 del 05/12/2013 (Rv. 628904 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Dovere di correttezza e di diligenza del danneggiato - Estensione - Liniti - Fattispecie in tema di appalto.
Stato
decisa il 2013-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628904-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

Il dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dall'art 1227, secondo comma, cod. civ. non lo obbliga a svolgere attività che, pur nel fine lecito di contenere l'"iter" evolutivo dei danni, incidano sulla situazione dei luoghi in senso modificativo o sostitutivo di opere e cose comunque connesse geneticamente alla precedente azione od omissione dell'autore dell'illecito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in un giudizio relativo alla responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera ex art 1668 cod. civ., non fosse possibile addebitare al committente l'aumento dei costi dei lavori occorrenti per l'eliminazione dei vizi stessi, verificatosi in corso di causa, sul rilievo che tali lavori avrebbero modificato la situazione oggetto di accertamento giudiziale e che, in conseguenza, il committente non poteva ritenersi obbligato ad eseguirli prima della conclusione del giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 2, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)