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Sez. 3, Sentenza n. 6291 del 02/12/1980 (Rv. 410030 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DI CORRETTEZZA E DI DILIGENZA DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*
Stato
decisa il 1980-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/410030-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO - DOVERE DI CORRETTEZZA E DI DILIGENZA DEL DANNEGGIATO - ESTENSIONE - FATTISPECIE IN TEMA DI APPALTO.*

Il dovere di correttezza e di normale diligenza imposto al danneggiato dall'art 1227, secondo comma, cod civ non lo obbliga a svolgere attivita che, pur nel fine lecito di contenere l'iter evolutivo dei danni, incidano sulla situazione dei luoghi in senso modificativo o sostitutivo di opere e cose comunque connesse geneticamente alla precedente Azione od omissione dell'autore dello illecito. (nella specie, in cui si controverteva sulla responsabilita ex art 1668 cod civ dell'appaltatore per i vizi dell'opera, il giudice del merito ha escluso l'addebitabilita al committente dello aumento dei costi dei lavori occorrenti per la eliminazione dei vizi, verificatosi in corso di causa, sul rilievo che tali lavori avrebbero modificato la situazione oggetto di accertamento giudiziale e che, in conseguenza, il committente non poteva ritenersi obbligato ad eseguirli prima di esso. Il SC ha confermato la decisione, enunciando il principio che precede). (V 1898/79, mass n 398292; (V 3041/75, mass n 373532; (V 1189/69, mass n 339784; (V 2403/66, mass n 324653).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)