Sez. 1, Sentenza n. 1104 del 20/04/1974 (Rv. 369081 - 01)
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DEL TRIBUTO PAGATO - LIMITI - RAPPORTO ESAURITO - CONDIZIONI.*
TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - RIPETIZIONE DEL TRIBUTO PAGATO - LIMITI - RAPPORTO ESAURITO - CONDIZIONI.*
In materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, nei limiti del debito riconosciuto dal contribuente e del pagamento effettuato, il rapporto tributario deve considerarsi esaurito per cui le somme cosi pagate non sono ripetibili, malgrado la declaratoria d'illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963 n 246. (V 642'73, mass n 362741).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)