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Sez. 1, Sentenza n. 642 del 09/03/1973 (Rv. 362741 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOTASSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - AZIONE DI RIPETIZIONE PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IMPROPONIBILITA.*
Stato
decisa il 1973-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362741-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - AUTOTASSAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE - PAGAMENTO DEL TRIBUTO - AZIONE DI RIPETIZIONE PER LA SOPRAVVENIENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE - IMPROPONIBILITA.*

Secondo il sistema della legge istitutiva dell'imposta relativa all' incremento di valore delle aree fabbricabili, il contribuente era tenuto a determinare egli stesso l'incremento imponibile ed a liquidare la corrispondente imposta, nonche ad allegare, al momento della dichiarazione o denuncia, la ricevuta di versamento della prima rata, nella misura di un dodicesimo dell'intero tributo. Per effetto di tale autotassazione, rimanevano incontestati e incontestabili sia la debenza del tributo, sia il quantum limitatamente a quell'ammontare a cui il contribuente stesso aveva ritenuto di assoggettarsi, non potendo avere alcuna influenza l'esito della controversia promossa contro la rettifica di valore da parte del comune, in ordine alla misura maggiore del debito tributario. Nei limiti, quindi, del debito riconosciuto e del pagamento effettuato dal contribuente, il rapporto tributario deve ritenersi esaurito, con la conseguenza che la sopravvenienza della pronuncia di illegittimita costituzionale n 44 del 1966, non rende proponibile l'Azione di ripetizione di indebito. (V 1736/70, mass n 347683; 1551/70, mass n 3474133). (V 3822/69, mass n 344143).*

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)