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Sez. 1, Sentenza n. 22705 del 01/02/2011 Cc. (dep. 07/06/2011) Rv. 250354 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE | Cumulo di pene - Reati ostativi all'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, T.U. immigrazione - Scissione del cumulo - Legittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-02-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/250354-01

SICUREZZA PUBBLICA - STRANIERI - IN GENERE

Il cumulo di pene per reati unificati dal vincolo della continuazione, alcuni dei quali ostativi all'espulsione prevista dall'art. 16, comma quinto, D.Lgs. n. 286 del 1998 (T.U. immigrazione), può essere scisso in modo da imputare la parte di pena espiata al reato ostativo e dare così luogo all'espulsione. (La Corte ha chiarito che non osta, infatti, a tale interpretazione l'art. 4 bis della l. n. 354 del 1975, in quanto l'espulsione nel caso in esame non è da considerarsi una misura alternativa alla detenzione, non essendo finalizzata al recupero o al reinserimento del condannato e non avendo alcuna finalità premiale o rieducativa, ma è una mera rinuncia dello Stato all'esecuzione della pena).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 14 com. 5 n. 3 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 16 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 375 art. 4 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)