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Sez. 2, Ordinanza n. 21991 del 30/07/2025 (Rv. 676015-02)

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Distanze minime per zone omogenee ex art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968 - Inderogabilità regolamentare - Conseguenze.
Stato
decisa il 2025-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676015-02

PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra fabbricati, nel regolamento locale che non preveda distanza alcuna o che preveda distanze inferiori a quelle minime prescritte per zone territoriali omogenee dall'art. 9 del d.m. n. 1444 del 1968, questa inderogabile disciplina si inserisce automaticamente, con immediata operatività nei rapporti tra privati, in virtù della natura integrativa del regolamento rispetto all'art. 873 c.c.

Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 2, Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 873

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)