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Sez. 2 - , Ordinanza n. 624 del 15/01/2021 (Rv. 660122 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968 - Efficacia di legge - Sussistenza – Conseguenze - Prevalenza rispetto alle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi.
Stato
decisa il 2021-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660122-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE

In tema di distanze tra costruzioni, l'art. 9, comma 2, del d.m. n. 1444 del 1968, essendo stato emanato sulla base dell'art. 41-quinquies della l. n. 1150 del 1942 (cd. legge urbanistica), aggiunto dall'art. 17 della l. n. 765 del 1967, ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Lavori pubblici 02/04/1968 num. 1444 art. 9, Cod. Civ. art. 869, Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 quinquies CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)