Sez. 1, Sentenza n. 313 del 18/01/1988 (Rv. 456871 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE O DI RISCATTO - IRRILEVANZA.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - DISPOSIZIONE DELL'ALLOGGIO - LOCAZIONE - DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE - PRESENTAZIONE DI DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLA LOCAZIONE O DI RISCATTO - IRRILEVANZA.*
Il divieto di locazione e la decadenza ipso jure dall'assegnazione in caso di inosservanza del divieto, cui è soggetto, a norma dello art. 27 del d.P.R. 9 aprile 1956 n. 1265, l'assegnatario di un alloggio dell'edilizia residenziale pubblica, non trova deroga per la mera presentazione della domanda di autorizzazione alla locazione o di riscatto, dovendo l'autorizzazione essere espressamente concessa o la cessione perfezionata a seguito del procedimento appositamente previsto, senza che sia possibile configurare una sanatoria, né la prescrizione del potere-dovere dell'ente concedente di far valere la detta decadenza. (Conf 1646/86, mass n 445000; (Conf 3445/78, mass n 392906).*
Riferimenti normativi: DPR 09/04/1956 num. 1265 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)