Sez. L, Sentenza n. 9173 del 16/04/2013 (Rv. 626805 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE | Art. 26 del ccnl del 20 settembre 2001 per il personale non dirigente del comparto sanità - Interpretazione - Fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni - Spese legali sostenute - Rimborso da parte dell'amministrazione di appartenenza - Limitazione alle spese relative ad un solo difensore.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - DIRITTI DELL'IMPIEGATO - IN GENERE
In tema di rimborso di spese legali, sostenute dal dipendente sottoposto a processo penale a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, l'art. 26 del ccnl del 20 settembre 2001, per il personale non dirigente del comparto sanità, sostanzialmente conforme al dettato di cui all'art. 41 del d.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, va interpretato nel senso che, in caso di proscioglimento, al dipendente spetta, allorché non sia possibile la nomina del legale direttamente da parte dell'azienda, il rimborso delle spese sostenute per un solo difensore.
Riferimenti normativi: DPR 20/05/1987 num. 270 art. 41, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Contr. Coll. 20/09/2001 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)