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Sez. L, Sentenza n. 18944 del 27/09/2016 (Rv. 641182 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE | Pubblico impiego contrattualizzato - Rimborso spese legali - Art. 25 del c.c.n.l. Dirigenza sanitaria - Scelta di un legale diverso da quello indicato dall'Azienda - Oneri di preventiva comunicazione del dipendente - Necessità - Violazione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2016-09-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641182-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - IN GENERE

In tema di rimborso delle spese legali, il comma 2 dell'art. 25 del c.c.n.l del 20 settembre 2001 relativo all'area della dirigenza medica e veterinaria del servizio sanitario nazionale, subordina l'assunzione a carico dell'amministrazione delle spese legali sostenute dal dirigente per la difesa con un legale di suo gradimento - nei limiti di quanto l'azienda avrebbe dovuto corrispondere ad un difensore da essa stessa nominato - alla comunicazione dell'esistenza del procedimento giudiziario e della volontà di nominare un professionista di fiducia, sicché l'inosservanza dei suddetti oneri di informazione determina la decadenza dal relativo diritto.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/09/2001

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)