Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 30/03/1984 (Rv. 434158 - 01)
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI DETTO FONDO - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI DETTO FONDO - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
La controversia vertente sulla sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico spetta alla cognizione del giudice specializzato agrario, indipendentemente dal fatto che sia o meno invocata dalle parti la disciplina vincolistica riguardante il relativo rapporto, e, pertanto, al medesimo giudice specializzato è devoluta la cognizione dell'istanza di sequestro giudiziario di detto fondo (art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11). (V 172/76, mass n 378826).*
Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)