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Sez. 3, Sentenza n. 2118 del 30/03/1984 (Rv. 434158 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI DETTO FONDO - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*
Stato
decisa il 1984-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/434158-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA SUSSISTENZA DI UN CONTRATTO DI AFFITTO DI FONDO RUSTICO - COMPETENZA DEL GIUDICE SPECIALIZZATO AGRARIO - ISTANZA DI SEQUESTRO GIUDIZIARIO DI DETTO FONDO - PROPOSIZIONE DAVANTI ALLO STESSO GIUDICE - OBBLIGATORIETÀ.*

La controversia vertente sulla sussistenza di un contratto di affitto di fondo rustico spetta alla cognizione del giudice specializzato agrario, indipendentemente dal fatto che sia o meno invocata dalle parti la disciplina vincolistica riguardante il relativo rapporto, e, pertanto, al medesimo giudice specializzato è devoluta la cognizione dell'istanza di sequestro giudiziario di detto fondo (art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11). (V 172/76, mass n 378826).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)