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Sez. L, Sentenza n. 2796 del 24/02/2003 (Rv. 560687 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Soppressione di enti pubblici - Esclusione - Disciplina ex legge n. 29 del 1999 - Applicabilità dell'art. 2112 cod. civ. - Limiti.
Stato
decisa il 2003-02-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560687-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

La disciplina prevista dall'art. 2112 cod. civ. è applicabile solo nell'ipotesi in cui il cambiamento nella titolarità dell'azienda sia l'effetto di un volontario atto di disposizione del cedente e del cessionario e non di un provvedimento autoritativo, restando escluso, pertanto, che essa sia automaticamente applicabile nell'ipotesi di soppressione di enti pubblici. Pertanto, l'art. 62 del D.Lgs. N 29 del 1993 (ora abrogato dall'art. 43 del D.Lgs. N. 80 del 1998) non impone l'applicazione della disciplina del trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod. civ., ma si limita a prevederlo nell'eventualità che il passaggio dei dipendenti dagli enti pubblici a quelli privati sia disposto da altra norma di legge, di regolamento o convenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 62, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)