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Sez. L, Sentenza n. 10252 del 15/07/2002 (Rv. 555743 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE | Art. 2112 cod. civ. - Ambito di applicazione - Trasferimento di azienda avvenuto in forza di provvedimento autoritativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555743-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - IN GENERE

Non è applicabile l'art. 2112 cod. civ. nei casi in cui il trasferimento d'azienda non derivi da attività negoziale dei privati ma avvenga in forza di provvedimento autoritativo, essendo mal conciliabili con gli interessi di natura pubblicistica gli obblighi posti a carico del cessionario di continuazione del rapporto e di mantenimento del trattamento economico e normativo dei lavoratori come evincibile anche dalla esistenza di numerose norme (art. 5 legge 22 settembre 1960 n. 1054, art. 4 legge 10 novembre 1973 n. 755, art. 13 legge 6 dicembre 1962 n. 1643, art. 7 legge 19 maggio 1975 n. 169, art. 209 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, art. 72 legge 6 ottobre 1978 n. 295, art. 68 legge 22 ottobre 1986 n. 742, art. 12 legge 5 gennaio 1994 n. 36, art. 19 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80) le quali prevedono l'applicazione dell'art. 2112 cod. civ. ai trasferimenti d'azienda regolati da provvedimenti amministrativi nell'ambito della gestione dei pubblici servizi, di cui non vi sarebbe necessità ove la norma si applicasse automaticamente anche in quei casi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 22/09/1960 num. 1054 art. 5, Legge 06/12/1962 num. 1643 art. 13 CORTE COST., Legge 10/11/1973 num. 755 art. 4, Legge 29/03/1973 num. 156 art. 209, Legge 19/05/1975 num. 169 art. 7, Legge 06/10/1978 num. 295 art. 72, Legge 22/10/1986 num. 742 art. 68, Legge 29/12/1991 num. 428, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 12, Legge 31/03/1998 num. 80 art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)