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Sez. U, Sentenza n. 2632 del 30/05/1989 (Rv. 462932 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - CONTROVERSIE IN TEMA DI IGE IN ABBONAMENTO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*
Stato
decisa il 1989-05-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462932-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - CONTROVERSIE IN TEMA DI IGE IN ABBONAMENTO - COGNIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - LIMITI.*

L'art. 43 quinto comma del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sulla nuova disciplina del contenzioso tributario, nel prevedere l'applicabilità della disciplina stessa, per le controversie inerenti a Tributi soppressi, solo se già devolute alla Competenza delle commissioni distrettuali, provinciali e centrale, non innova, per detti Tributi, alle previgenti regole sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e commissioni tributarie, e, pertanto, in tema di IGE in abbonamento, lascia ferma la cognizione del giudice ordinario, contemplata dalla precedente normativa (dopo l'esaurimento dei ricorsi amministrativi), quando non si tratti di questioni di estimazione semplice (artt. 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 e 14 del d.l. 27 dicembre 1946 n. 469). (V 1875/87, mass n 451199).*

Riferimenti normativi: Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., Decreto Legge 27/12/1946 num. 469 art. 14, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)