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Sez. U, Sentenza n. 1875 del 21/02/1987 (Rv. 451199 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1987-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451199-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (POSTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - CONTROVERSIE PENDENTI - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DELLE NUOVE COMMISSIONI TRIBUTARIE - LIMITI.*

La Competenza giurisdizionale delle nuove commissioni tributarie, con riguardo ai Tributi soppressi, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 43 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, sussiste solo per le controversie che la previgente normativa demandava alle commissioni distrettuali, provinciali e centrale. Pertanto, in tema d'imposta generale sull'entrata (abolita a partire dall'1 gennaio 1973 con l'art. 90 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 istitutivo dell'IVA), la suddetta Competenza giurisdizionale va esclusa per le cause che siano diverse da quelle di estimazione semplice circa la cosiddetta IGE in abbonamento, ed ancorché insorgano in via d'opposizione avverso ingiunzione, restando per le stesse ferma la giurisdizione del giudice ordinario prevista da quella precedente normativa (art. 52 della legge 19 giugno 1940 n. 762 e successive modificazioni).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 19/06/1940 num. 762 art. 52 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 90, DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)