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Sez. 1, Sentenza n. 3758 del 07/11/1975 (Rv. 377963 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI DEL FALLITO - DIRITTO DEI CREDITORI - AZIONE PER L'INTERO CREDITO - LIMITI - QUOTA PAGATA.*
Stato
decisa il 1975-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377963-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - CESSAZIONE - CONCORDATO FALLIMENTARE - EFFETTI - NEI CONFRONTI DEI COOBBLIGATI DEL FALLITO - DIRITTO DEI CREDITORI - AZIONE PER L'INTERO CREDITO - LIMITI - QUOTA PAGATA.*

L'art 135 della legge fallimentare, secondo cui, in caso di omologazione del concordato, i creditori conservano la loro Azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del fallito e gli obbligati in via di regresso, esprime il principio che il concordato del debitore fallito non giova ai suoi coobbligati. Tale principio va inteso nel senso che, nonostante la parziale remissione attuata in Sede concordataria verso il debitore fallito, e contro la regola altrimenti sancita dagli artt 1239 e 1301 cod civ, i debitori coobbligati non restano liberati e il creditore, non escluda la quota rimessa, ma detratta corrispettivamente la quota pagata, ha ancora il diritto di ottenere, rivolgendosi ai coobbligati, la quota che completi il pagamento dell'intero, cioe appunto la quota rimessa al debitore fallito. Interezza del credito equivale pertanto a ininfluenza della remissione sul diritto relativo; ne, del resto, sarebbe intero, bensi aumentato, un credito che, oltre l'integralita della propria misura, realizzasse anche la quota concordataria.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 135, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 135

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)