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Sez. 2 - , Sentenza n. 19901 del 12/07/2023 (Rv. 668414 - 01)

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI | Insediamento produttivo - Esenzione da servitù coattiva di passaggio - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/668414-01

SERVITU' - PREDIALI - SERVITU' COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO - LITISCONSORZIO - ESENZIONI

In materia di servitù di passaggio coattivo, l'insediamento produttivo non rientra nell'esenzione di cui all'art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un'elencazione tassativa che trova la sua "ratio" nell'esigenza di tutelare l'integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.

Cod. Civ. art. 1051 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)