diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 31/03/1987 (Rv. 452191 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA - INCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452191-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - ESENZIONI - FABBRICATI DESTINATI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA - INCLUSIONE.*

Nella disposizione dell'ultimo comma dell'art. 1051 cod. civ. - che esenta dall'imposizione e dall'ampliamento coattivi della servitù di passaggio le "case" con i cortili, giardini e aie ad esse attinenti - la parola "casa", priva com'è di una sua precisa connotazione nella terminologia giuridica e di un inequivoco significato nel linguaggio corrente, anche se in questo viene normalmente usata con riferimento alla destinazione abitativa, deve intendersi adoperata dal legislatore, stante la "ratio" della norma, in senso lato, ossia comprensivo - ai fini della detta esenzione - anche ai fabbricati in cui si eserciti un'attività produttiva. (V 6230/83, mass n 430997; (V 5227/80, mass n 409066; (V 5901/79, mass n 402577; (V 2478/77, mass n 386188; (V 2537/70, mass n 348859).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051, Preleggi art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)