Sez. 3, Sentenza n. 4373 del 25/03/2003 (Rv. 561397 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatti non controversi - Onere della prova - Configurabilità - Esclusione - Doveri del giudice - Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione.
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE
L'onere dell'attore di provare l'esistenza delle condizioni dell'azione ed il correlativo dovere del giudice di dare conto delle ragioni della decisione vanno determinati con riferimento al tema effettivamente controverso in base alla posizione assunta dalle parti. Nella specie, la S.C. - nel confermare la decisione del giudice di merito che, accogliendo la domanda di simulazione assoluta di una compravendita immobiliare proposta dal creditore del simulato alienante, aveva ritenuto l'esistenza del pregiudizio dell'attore senza motivare in ordine alla relativa prova - ha ritenuto che la questione non era stata oggetto di contrasto fra le parti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)