Sez. 1, Sentenza n. 18549 del 02/08/2013 (Rv. 627473 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM | Società assicurativa - Diniego di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività - Legittimazione degli ex amministratori ad invocarne l'inesistenza ed i danni personalmente subiti per effetto dell'illegittima sua adozione da parte dell'ISVAP - Configurabilità - Limiti - Ragioni.
PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD CAUSAM
La "legitimatio ad causam" degli ex amministratori di una società assicurativa, che invochino l'inesistenza del provvedimento di diniego della declaratoria di decadenza di quest'ultima dalle autorizzazioni all'esercizio dell'attività per intervenuta rinuncia e, conseguentemente, il risarcimento di danni personalmente subiti per effetto dell'avvenuta sua illegittima adozione da parte dell'ISVAP, sussiste esclusivamente con riferimento alla formulata istanza risarcitoria, rispetto alla quale è configurabile un loro interesse all'accertamento, di carattere pregiudiziale e da effettuarsi "incidenter tantum", della suddetta inesistenza, ma non anche quanto alla descritta domanda principale, incidendo il contenuto dell'atto in questione soltanto su posizioni giuridiche della società titolare delle autorizzazioni e dovendosi l'interesse ad agire per far valere la nullità di un atto (cui va equiparata l'inesistenza di un provvedimento amministrativo) riferirsi specificamente alla relativa azione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 17/03/1995 num. 175 art. 65
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)