Sez. 1, Sentenza n. 1204 del 17/04/1972 (Rv. 357685 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEL BENE OCCUPATO ILLEGITTIMAMENTE - DEDUZIONE E PROVA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONI NUOVE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE DEL DECRETO DI ESPROPRIAZIONE DEL BENE OCCUPATO ILLEGITTIMAMENTE - DEDUZIONE E PROVA NEL GIUDIZIO DI RINVIO - AMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di rinvio e consentito dedurre e provare il fatto impeditivo od estintivo intervenuto in un momento successivo a quello della sua possibile allegazione nel giudizio di appello, poiche il divieto di conclusioni nuove posto dall'art 394 cod proc civ, riguarda solo la ipotesi normale in cui il giudizio di rinvio si presenti nella sua peculiarita di giudizio chiuso in relazione ad una data situazione di fatto e normativa immutata ed immutabile rispetto a quella che si sarebbe potuto e dovuto allegare e provare. Pertanto, intervenuto nel corso del procedimento di Cassazione il decreto di espropriazione per pubblica utilita con attribuzione della relativa indennita, tale fatto sopravvenuto, avente Rilevanza giuridica ai fini della decisione sulla pretesa risarcitoria vantata dal proprietario dell'immobile illegittimamente occupato (e poi espropriato) per la realizzazione di un'opera pubblica, va dedotto e dimostrato nella fase processuale di rinvio.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)