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Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 28/11/1984 (Rv. 437826 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROMOSSA DAI CREDITORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, EX ART. 2394 COD. CIV. - GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 392 E SEGG. COD. CIV. - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEI CREDITORI ALLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA, PER FATTI SOPRAVVENUTI DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ) - DEDUCIBILITÀ DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO.*
Stato
decisa il 1984-11-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/437826-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - ORGANI SOCIALI - AMMINISTRATORI - RESPONSABILITÀ - VERSO I CREDITORI SOCIALI - AZIONE DI RESPONSABILITÀ PROMOSSA DAI CREDITORI NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI, EX ART. 2394 COD. CIV. - GIUDIZIO DI RINVIO, EX ART. 392 E SEGG. COD. CIV. - DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE DEI CREDITORI ALLA RIASSUNZIONE DELLA CAUSA, PER FATTI SOPRAVVENUTI DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ (DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ) - DEDUCIBILITÀ DEL DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PER LA PRIMA VOLTA DAVANTI AL GIUDICE DI RINVIO.*

Con riguardo ad Azione di responsabilità, che i creditori di una società abbiano promosso nei confronti dei suoi amministratori ai sensi dell'art. 2394 cod. civ., deve ritenersi deducibile per la prima volta davanti al giudice di rinvio il difetto di legittimazione dei creditori medesimi alla riassunzione della causa, e, quindi, la inidoneità del relativo atto riassuntivo ad evitare l'Estinzione del processo di cui all'art. 393 cod. proc. civ. (Estinzione eventualmente parziale, quando quell'Azione sia riunita con domande autonome e distinte), ove l'indicato difetto di legittimazione si ricolleghi a fatti sopravvenuti solo dopo l'instaurazione del giudizio di legittimità, e pertanto non invocabili in tale Sede né esaminabili con la sentenza di Cassazione con rinvio, come nel caso in cui, dopo la proposizione del ricorso per Cassazione, sia intervenuta dichiarazione di fallimento della società (implicante l'assorbimento dell'Azione dei creditori in quella esperibile dal curatore a norma dell'art. 146 secondo comma della legge fallimentare). (V 3532/76, mass n 382383; (V 1204/72, mass n 357685).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2394, Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge Falliment. art. 146 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 146 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)