Sez. 3, Sentenza n. 25104 del 08/05/2008 Cc. (dep. 19/06/2008) Rv. 240534 - 01
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) | Detenzione a scopo imprenditoriale di programmi "pirata" presso lo studio di un professionista - Reato previsto dall'art. 171 bis, comma primo, L. n. 633 del 1941 - Configurabilità - Ragioni.
BENI IMMATERIALI: TUTELA PENALE - DIRITTI DI AUTORE SULLE OPERE DELL'INGEGNO (PROPRIETÀ INTELLETTUALE)
In tema di tutela penale del diritto d'autore, la detenzione e l'utilizzo presso uno studio professionale di "software" illecitamente riprodotti integrano il reato di cui all'art. 171 bis, comma primo, L. 27 aprile 1941, n. 633, in quanto non è necessario che la riproduzione dei programmi per elaboratore sia finalizzata al commercio, ma è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato de quo, il fine di profitto.
Riferimenti normativi: Legge 27/04/1941 num. 633 CORTE COST., Legge 27/04/1941 num. 633 art. 171 bis com. 1 CORTE COST., Legge 27/04/1941 num. 633 art. 174 ter com. 1 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 CORTE COST., Legge 18/08/2000 num. 248 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)