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Sez. 4, Sentenza n. 1407 del 12/10/1994 Cc. (dep. 12/12/1994) Rv. 200826 - 01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere | Quantificazione - Parametro di riferimento - Potere dovere del giudice di procedere ad opportuni aggiustamenti - Sussistenza - Limiti.
Stato
decisa il 1994-10-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/200826-01

Misure cautelari - Personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - In genere

La riparazione per ingiusta detenzione - quale indennizzo di un pregiudizio, obiettivamente ingiusto, ma dovuto al corretto esercizio della giurisdizione penale (indennizzo quindi non avente natura risarcitoria) - va quantificata facendo principale riferimento al parametro rappresentato, da un lato, dalla durata della privazione della libertà e, dall'altro dall'entità della somma massima fissata dal legislatore, unitamente alla durata massima di legge della custodia cautelare. Sussiste, inoltre, il potere-dovere del giudice di procedere ad opportuni aggiustamenti, in relazione alle varie circostanze del caso concreto, tanto obiettive (modalità più o meno grande della privazione della libertà), quanto soggettive (incertezza, pregiudizio all'immagine e simili), con esclusione di quelle da considerare irrilevanti nel rispetto del principio di uguaglianza stabilito dalla costituzione (come l'appartenenza ad una determinata classe sociale, la maggiore o minore sensibilità alla privazione della libertà, la capacità di produrre redditi). Operando nel quadro di principi sopra richiamati, il giudice resta poi libero, nell'apprezzamento discrezionale ed equitativo richiestogli dalla legge, di determinare il "quantum debeatur", ma a patto che egli sappia evitare scoperte sproporzioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 314 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 314 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 315 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 315 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)