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Sez. L, Sentenza n. 2313 del 11/05/1978 (Rv. 391717 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA - OBBLIGO DEL PREAVVISO O DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA - PERSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/391717-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - VOLONTARIO (AD NUTUM) - PREAVVISO - LICENZIAMENTO PER RAGGIUNTI LIMITI DI ETA - OBBLIGO DEL PREAVVISO O DELL'INDENNITA SOSTITUTIVA - PERSISTENZA - LIMITI.*

L'Obbligo del datore di lavoro di dare preavviso di licenziamento o di corrispondere, in Mancanza di preavviso, la prescritta indennita sostitutiva, sussiste anche nel caso di licenziamento per raggiunti limiti di eta, ove difetti una norma o una clausola contrattuale che stabilisca l'automatica Estinzione del rapporto per il raggiungimento di quell'eta, e, quindi, il rapporto stesso sia suscettibile di prosecuzione fino al recesso dell'imprenditore o alle dimissioni del dipendente. (Conf 3452/76, mass n 382213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)