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Sez. 2, Ordinanza n. 858 del 21/01/2003 (Rv. 559890 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Cause pendenti tra soggetti diversi - Rapporto di pregiudizialità necessaria - Configurabilità - Esclusione - Sospensione necessaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-01-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559890-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

Il rapporto di pregiudizialità tra due cause civili che, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., impone al giudice la sospensione del processo, non può configurarsi nell'ipotesi in cui non vi sia coincidenza tra le parti dei due procedimenti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)