Sez. 1, Sentenza n. 8515 del 12/04/2006 (Rv. 590550 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Comportamento delle parti - Imputabilità del superamento del termine di ragionevole durata del processo all'attività defensionale - Condizioni.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i segmenti temporali della durata del processo attribuibili ai comportamenti delle parti che costituiscano comunque esercizio delle facoltà conferite dal codice di rito - peraltro temperabili dalla iniziativa e dal controllo del giudice - non sono suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata ragionevole del processo stesso, poiché esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)