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Sez. 1, Sentenza n. 7389 del 11/04/2005 (Rv. 583775 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Comportamento delle parti - Imputabilità del superamento del termine di ragionevole durata del processo all'attività defensionale - Condizioni.
Stato
decisa il 2005-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583775-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, i segmenti temporali della durata del processo attribuibili ai comportamenti delle parti che costituiscano comunque esercizio delle facoltà conferite dal codice di rito - peraltro temperabili dalla iniziativa e dal controllo del giudice - non sono suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata ragionevole del processo stesso, poiché esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)