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Sez. T, Ordinanza n. 7953 del 31/03/2026 (Rv. 678327-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Contraddittorio endoprocedimentale - Tributi "armonizzati" - Necessità - Tributi "non armonizzati" - Condizioni - Specifica previsione di legge - Accertamento sintetico relativo ad anni di imposta anteriori al 2009 - Esclusione.
Stato
decisa il 2026-03-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678327-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata, con riferimenti ai tributi "armonizzati", da un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, la cui violazione comporta l'invalidità dell'atto; con riguardo, invece, ai tributi "non armonizzati", in difetto di una previsione generale analoga a quella di derivazione unionale nell'ordinamento nazionale, detto obbligo sussiste solo ove sia espressamente previsto dalla legge, come avviene per l'accertamento sintetico ex art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del 1973 (nella formulazione introdotta dall'art. 22, comma 1, del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010), applicabile, tuttavia, solo dal periodo d'imposta 2009, con la conseguenza che gli accertamenti relativi alle precedenti annualità sono legittimi anche senza l'instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 38 com. 7 CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 22 com. 1, Legge del 2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)